Lo Statuto dell'Archivio Storico Benedetto Petrone-APS (ritorna a Home Page provvisoria)
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LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONEARCHIVIO STORICO BENEDETTO PETRONE-APSAssociazione di promozione sociale
Codice Fiscale: 91097760747
iscrizione al RUNTS Regione Puglia :
18/04/2024 IBAN : IT 19 O 07601 15900 001071008203
STATUTO
ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE
“ARCHIVIO STORICO
BENEDETTO PETRONE–
APS”
Costituzione
- Denominazione
– Sede
- Durata Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in via Tancredi d’Altavilla n2, Brindisi, quale ente del terzo settore, un’associazione denominata “ Archivio Storico Benedetto Petrone - APS” in conformità al dettato dell’art.35 del D.Lgs 117/2017. L’associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l’acronimo ETS con l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito. Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell’Assemblea di modifica dello statuto. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Art. 2. L’associazione “Archivio Storico Benedetto Petrone - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Finalità
e attività
Art.
3.
L’associazione
opera per
il perseguimento,
senza scopo
di lucro,
di finalità
civiche, solidaristiche
e di
utilità sociale,
svolgendo in
via principale
in favore
dei propri
associati, di
loro familiari
o di
terzi le
seguenti
attività
di interesse
generale di cui all’art.
5 del Codice
del Terzo Settore:
d)
educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita'
culturali di interesse sociale con finalita' educativa;
f)
interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e
successive modificazioni;
g)
formazione universitaria e post-universitaria;
i)
organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e
diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle
attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
k)
organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
v)
promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della
nonviolenza e della difesa non armata;
w)
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche'
dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse
generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e
delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui
all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto
solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;
z)
riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità' organizzata.
Ed in
particolare persegue le
seguenti finalità:
Ricerca scientifica, consulenza e servizi nel campo della cultura e di
esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori
previsti dalla legge. In particolare, tramite
la documentazione archivistica già in possesso e/o di cui si doterà
la suddetta Associazione, si propone di promuovere e diffondere la cultura
in generale, con particolare riferimento ad attività intese a preservare
la memoria:
a)
dei movimenti sociali e politici che si sono sviluppati in Italia e
all’estero nel Novecento dando luogo alle lotte democratiche, antifasciste
e alla Resistenza al Nazifascismo;
b)
dei movimenti sociali e politici sviluppatisi nel “lungo Sessantotto”;
c)
dei movimenti di contestazione giovanile, della controcultura, dei nuovi
stili musicali, per l’emancipazione femminile e per i diritti di genere (
LGBTQI+);
d)
dei movimenti di lotta per il diritto alla salute, ecologisti ed
antinucleari.
L’associazione si propone di sviluppare una particolare ricerca sullo
sviluppo delle lotte sociali e politiche nel nostro Meridione, ritenendo
ancor oggi attuale la “ Questione Meridionale”.
L’Associazione si propone tramite la ricerca e la raccolta
documentaristica di qualsiasi tipo e su qualunque supporto, di favorire la
diffusione della conoscenza delle fonti storiche di cui sopra con attività
di studio, di ricerca e di valorizzazione culturale dei documenti
raccolti.
Art.
4.
L’associazione
realizza i
propri scopi
con le
seguenti attività:
a)
promuovere e acquisire fondi librari, documentazioni cartacee e
audiovisive, di altro genere, comunque riferibili agli scopi sociali; la
suddetta ricerca può essere esercitata in vari ambiti: politico, sociale,
personale, sportivo, legato all'emigrazione ed immigrazione, scolastico,
industriale ed in qualsiasi altro ambito compatibili con gli scopi
sociali. Una comunità che non prova a sollecitare e poi raccogliere quel
lascito di storia e storie, legate a importanti o significativi momenti
della storia d'una comunità persegue, che ne sia cosciente o meno, un
colpevole oblio;
b)
Individuare strumenti e modalità di coordinamento dei vari attori sociali
e culturali ed anche istituzionali che perseguono questi stessi obiettivi
al fine di una riuscita più efficace della loro opera, realizzando,
dunque, sinergie con le realtà che condividono tali finalità e costruire
percorsi comuni attraverso tutte le attività che l’associazione vuole
realizzare;
c)
Organizzare manifestazioni, spettacoli, conferenze, convegni e dibattiti,
scambi culturali nazionali ed internazionali, intesi come momento di
valorizzazione, interscambio e arricchimento del patrimonio culturale,
territoriale del nostro novecento;
d)
Partecipare alle suddette iniziative organizzate da altri attori sociali;
e)
Organizzare e gestire corsi di formazione riferibili alle tecniche
necessarie per scavare nella memoria del territorio interessato che
possano favorire il conseguimento dell’oggetto sociale;
f)
Pubblicare giornali, periodici o libri a stampa o telematici;
g)
Creare e gestire uno o più siti web per diffondere la propria attività e
la cultura della memoria anche ad una porzione maggiore della collettività
interessata;
h)
Collaborare con mezzi d'informazione allo stesso fine di diffondere le
attività dell'Associazione e della cultura della memoria;
i)
Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le
garanzie richieste per il
raggiungimento dello scopo sociale;
l)
Accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a contributi volontari pubblici
o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di
raggiungere gli scopi sociali;
m)
Promuovere e adottare ogni altra iniziativa che sia ritenuta idonea al
raggiungimento dello scopo sociale. Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l’associazione si avvale prevalentemente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. Art. 6. Ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l’associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d’interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L’individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.
Soci Art. 7. Possono diventare soci dell’associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo. Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. L’adesione del socio è annotata nel libro soci. Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l’aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all’assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti
e doveri
dei soci Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Perdita
della qualità
di socio Art. 11. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità nel pagamento della quota associativa; c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota sociale per l’anno in corso; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.
Volontari Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all’associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Sostenitori Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’associazione.
Lavoratori Art. 14. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Organi
Sociali e
Cariche Elettive Art. 15. Sono organi dell’associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) l’Organo di controllo, laddove eletto; d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. Tutte le cariche sociali sono elettive.
L’Assemblea Art. 16. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
·
almeno
una volta
all’anno;
·
entro
quattro mesi
dalla chiusura
dell’esercizio, per
l’approvazione del
bilancio;
·
ogni
qualvolta lo
ritenga necessario
il Consiglio
Direttivo;
·
quando
ne è
fatta richiesta
motivata da
almeno un decimo
degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Art. 17. L’Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta ricezione della convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione, l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento. All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea. Art. 18. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
·
discute
ed approva
il bilancio;
·
approva
il bilancio
sociale quando
previsto dalla
legge;
·
definisce il
programma generale
annuale di
attività;
·
procede
alla elezione
ed alla
revoca dei
consiglieri,
determinandone previamente
il numero
dei componenti;
·
procede
eventualmente
all’elezione e
alla revoca
dei componenti
dell’Organo di
controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
·
nomina
e revoca,
quando previsto,
il soggetto
incaricato della
revisione legale dei
conti;
·
discute
ed approva
l’eventuale regolamento
dei lavori
assembleari ed
ogni altro
eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’associazione;
·
delibera
sulle responsabilità
dei componenti
gli organi
sociali e promuove
azione di
responsabilità nei
loro confronti;
·
ratifica
le delibere del
Consiglio direttivo sulla
perdita della qualità
di socio nei casi a),
b) e c) di cui all’art. 11;
·
delibera
sul ricorso
dell’associato contro
il provvedimento
di esclusione
deliberato dal
Consiglio direttivo;
·
delibera
sulle modifiche
dell’atto costitutivo
e statuto;
·
delibera
lo scioglimento,
la trasformazione, la
fusione o la
scissione dell’associazione;
·
discute
e decide
su tutti gli
argomenti posti
all’Ordine del
Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Art. 19. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti. Art. 20. Per le modifiche statutarie l’Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
Consiglio
Direttivo Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall’Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall’atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore. Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
·
elegge
tra i
propri componenti
il presidente;
·
elegge
tra i
propri componenti
il vice
presidente;
·
elegge il
tesoriere e il
segretario;
·
attua
tutti gli
atti di
ordinaria e
straordinaria amministrazione;
·
cura
l’esecuzione dei
deliberati
dell’Assemblea;
·
predispone
e propone all’Assemblea
il programma
annuale di
attività;
·
individua
le attività
diverse da
quelle d’interesse
generale esperibili
dall’associazione;
·
predispone
annualmente il
bilancio d’esercizio
e lo
presenta all’Assemblea
per la
discussione e
la sua approvazione;
·
predispone
annualmente,
qualora previsto
dalla legge,
il
bilancio
sociale
e
lo
presenta all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
·
conferisce
procure generali
e speciali;
·
assume
e licenzia
eventuali prestatori
di lavoro
fissandone mansioni,
qualifiche e
retribuzioni;
·
propone
all’Assemblea i
Regolamenti per
il funzionamento
dell’associazione e degli
organi sociali;
·
riceve,
accetta o respinge
le domande di
adesione di nuovi
soci;
·
ratifica
e respinge
i provvedimenti
d’urgenza adottati
dal Presidente;
·
delibera
in ordine alla
perdita dello
status di
socio. Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il
Presidente
Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell’associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il
Tesoriere Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Il
Segretario Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
L’Organo
di controllo Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L’Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l’Organo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Inoltre, l’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Revisore
legale dei
conti Art. 30. Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l’Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.
Patrimonio,
esercizio sociale
e bilancio Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell’esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Art. 32. Le entrate dell’associazione sono costituite da: a) quote associative degli aderenti; b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rimborsi derivanti da convenzioni; e) rendite patrimoniali; f) attività di raccolta fondi; g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali; h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all’art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all’associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da: a) beni immobili e mobili; b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati; c) donazioni, lasciti o successioni; d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali. Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Libri
sociali Art. 35. L’associazione deve tenere i seguenti libri sociali: a) libro degli associati; b) registro dei volontari; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.
Pubblicità
e trasparenza Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell’Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l’associazione si avvale. Le richieste di acceso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell’associazione.
Bilancio
sociale e
informativa sociale Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
Scioglimento
dell’associazione e
devoluzione dei
beni Art. 38. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell’art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell’Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall’Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Norma
finale Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.
Chi è l’ Associazione “Archivio Storico Benedetto Petrone-APS”?
il Presidente
ARCHIVIO STORICO
BENEDETTO PETRONE –APS archiviobpetrone at libero.it (at è equivalente a simbolo @)
Autor Antonio Camuso(è consentita la riproduzione a fini non di lucro dei materiali dell'Archivio Storico Benedetto Petrone con l'obbligo di riportarne la fonte e il nome dell'autore) Perchè questa pagina provvisoria dell'Associazione "Archivio Storico Benedetto Petrone-APS" ? Con l'evoluzione in Associazione di Promozione Sociale, l'Archivio Storico Benedetto Petrone-APS , trasferirà le sue future pagine in un nuovo sito, autonomo da quello di pugliantagonista.it che ci ha ospitato in questi 18 anni . In attesa di questo trasferimento , rimarremo ospiti di questo sito, ma in piena autonomia ed escludendo ogni responsabilità dai contenuti presenti nelle pagine del sito di pugliantagonista.it che non presentino la firma dell'ARCHIVIO STORICO BENEDETTO PETRONE-APS il presidenteAntonio Camuso
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